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Come si costituisce un’ associazione?

E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sè costituisce un'associazione. La costituzione di un'associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale. Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc. Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l'atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata. L'associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato e/o come ONLUS, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale

Come si fa a costituire un'associazione per iscritto?

Si può fare una scrittura privata registrata, cioè registrare all’ufficio delle entrate il proprio atto costitutivo e lo statuto. Questa forma è indispensabile per l’iscrizione al registro provinciale del volontariato. Le Associzioni di Volontariato in virtù dell'art. 8 della 266/91, sono esenti da imposta di bollo e di registro

Perché iscriversi al Registro del Volontariato? Benefici, obblighi e modalità d’iscrizione

Ecco i benefici più significativi. Fonte: L.266/91 Legge Quadro sul volontariato e successive applicazioni - le associazioni iscritte possono acquistare beni mobili registrati e immobili, accettare donazioni e lasciti testamentari, anche se non hanno personalità giuridica (art.5 c.2); - possono chiedere contributi pubblici (art.6 c.2); - possono stipulare convenzioni con Enti Pubblici, dopo 6 mesi dall’iscrizione al Registro (art.7 c.1); - possono fruire di agevolazioni fiscali: esenzione da imposta di bollo e imposta di registro per gli atti costitutivi e per gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art.8 c.1); non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizio svolte (art.8 c.2); esenzione da ogni imposta per donazioni, eredità e legati (art.8 c.2); non imponibilità ai fini Irpeg, previa domanda di esenzione, dei proventi da attività commerciali e produttive marginali (art.8 c.4); valutazione semplificata dell’imponibile (art.9); - diritto all’informazione e all’accesso ai documenti amministrativi relativamente al loro ambito istituzionale (art.11 c.1); - possibilità per i volontari di fruire, nel loro lavoro e a condizione che lo preveda il contratto, di forme di flessibilità nell’orario di lavoro e nella turnazione (art.17 c.1). Fonte: L.R. 37/96 Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, N.266 ‘Legge Quadro sul volontariato’. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, N.26 e successive applicazioni: - le associazioni iscritte possono partecipare alle fasi della programmazione pubblica negli specifici settori di attività (art.8 c.1 lett.a); - possono proporre agli enti locali programmi e iniziative d’intervento nelle materie di loro interesse (art. c.1 lett.b); - possono chiedere agli enti locali copia degli studi e ricerche elaborati nei settori di loro interesse (art.8 c.1 lett.c); - possono promuovere momenti di studio e corsi di formazione e aggiornamento professionale (art.9 c.1); - i volontari loro aderenti possono essere ammessi ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dagli enti locali (art.9 c.3); - può essere loro concesso l’uso a titolo gratuito di spazi ed attrezzature da parte della Regione ed eventualmente da parte degli Enti Pubblici (art.10). Fonte: DLgs 460/97 Disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e successive applicazioni: - l’attività istituzionale delle associazioni iscritte non costituisce esercizio di attività commerciale (art.12); - i proventi delle attività connesse non formano reddito imponibile (art.12); - le erogazioni liberali ad associazioni iscritte sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi (art.13): detrazione d’imposta per le persone fisiche per erogazioni liberali in denaro non superiori a Euro 2.065,83; deducibilità ai fini della determinazione del reddito d’impresa di:erogazioni liberali in denaro non superiori a Euro 2.065,83 o, se superiori a Euro 2.065,83 inferiori comunque al 2% del reddito d’impresa dichiarato; spese per l’impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di associazioni iscritte, nel limite del 5 per mille dell’ammontare della spesa per lavoro dipendente; la cessione gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici ad associazioni iscritte è considerata rientrante nell’esercizio d’impresa; la cessione gratuita di beni prodotti o scambiati dall’impresa ad associazioni iscritte, fino a Euro 1.032,91 di costo specifico, è considerata erogazione liberale. - sono esenti da Iva (art.14):la cessione gratuita di beni alle associazioni iscritte; le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati rese da associazioni iscritte; le prestazioni di ricovero e cura rese da associazioni iscritte, comprese le somministrazioni di medicinali, presidi sanitari e vitto; le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da associazioni iscritte, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici; le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da associazioni iscritte; - sono esenti dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, limitatamente alle attività istituzionali (art.15); - sui contributi corrisposti da Enti Pubblici non si applica la ritenuta alla fonte (art.16 c.1); - sui redditi di capitale le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta (art.16 c.2); - sono esenti da imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da associazioni iscritte (art.17); - sono esenti da tasse sulle concessioni governative (art.18); - sono esenti da imposta sulle successioni e donazioni (art.19); - sono esenti da Invim ordinaria e sostitutiva (art.20); - sono esenti da tributi locali, a condizione che lo abbiano deliberato gli stessi enti locali competenti (art.21); - sono agevolate dall’imposta di registro, mediante pagamento di un importo fisso di L.250.000 (art.22); - sono esenti da imposta sugli spettacoli per le manifestazioni occasionali (art.23); - fruiscono di agevolazioni in caso di lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (art.24); L’inscrizione al registro obbliga le associazioni a: - tenere un bilancio annuale - indicare nello statuto le modalità di approvazione del rendiconto - assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di attività di volontariato nonché per la responsabilità civile dei terzi - conservare la documentazione relativa alle risorse economiche Possono inscriversi al registro - Organizzazioni semplici - Articolazioni locali di più ampie organizzazioni, purché dotate di autonomia (organizzativa, contabile, patrimoniale, processuale)e che non costituiscano meri bracci operativi di altre organizzazioni. - Gli organismi di collegamento composti da associazioni di volontariato per la maggioranza iscritte al registro del volontariato

Una organizzazione di volontariato è considerata automaticamente ONLUS?

Una organizzazione di volontariato regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato è considerata di diritto ONLUS ai sensi dell'art.10 comma 8 del D. Lgs. n.460 del 4/12/1997 in G.U. sup. ordinario n.1/L del 1/1/1998, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità. Per le associazioni di volontariato non occorre fare nessuna dichiarazione all’ufficio delle imposte per diventare onlus, perché lo sono di diritto e possono aggiungere l’acronimo Onlus alla loro denominazione.

Può lo statuto di un’associazione di volontariato che si vuole iscrivere al Registro Regionale delle OOVV prevedere la presenza di soci minorenni? I soci minorenni hanno diritto di intervento ma non di voto?

Sebbene sia privo di capacità d’agire, si ritiene tuttavia che un minore di età inferiore ai 16 anni possa compiere atti giuridici, compresa l’adesione ad associazioni ed il pagamento della relativa quota d’iscrizione, purché gli atti compiuti abbiano nessuna o comunque modesta rilevanza patrimoniale. Quanto alla possibilità di riconoscere al minore, all’interno dell’Assemblea, il diritto di voto, sulla base dell’orientamento sopra espresso, si ritiene che tale diritto possa essere esercitato dal minore, peraltro sempre a condizione che la deliberazione verta su materia di nessuna o di modesta rilevanza patrimoniale. In tale ipotesi al diritto di voto del minore non può essere apposta alcuna limitazione.

Le associazioni di volontariato possono acquisire la personalità giuridica?

Le associazioni di volontariato di regola sono associazioni non riconosciute, ma possono anche avviare la procedura per il ricoscimento della personalità giuridica il cui effetto principale è l’autonomia patrimoniale perfetta dell’associazione: un’associazione riconosciuta risponde delle proprie obbligazioni solo col suo patrimonio e non con quello dei singoli soci che hanno agito in nome e per conto di essa.

Un’associazione di volontariato può avere dei dipendenti?

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività svolta. Una odv può avere dei dipendenti, ma la componente volontaristica deve essere prevalente. I soci dell’associazione non possono essere assunti, ma devono prestare gratuitamente la loro opera

Una organizzazione di volontariato può avere un utile nel suo bilancio?

La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che l'associazione non possa avere utili e debba concludere le attività di ogni anno senza avere riserve. Tale dicitura è implicita nella definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di società commerciale che prevede come finalità essenziale "l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". In una società l'utile viene ridistribuito ai soci/azionisti, nelle associazioni questo non può essere fatto (CC art 2247); l'utile deve essere reinvestito nella attività dell'associazione

L'assicurazione dell'OdV e dei volontari è obbligatoria?

La legge 266 del 1991 obbliga le organizzazioni di volontariato a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalle attività svolte dalle organizzazioni stesse. Il decreto del Ministero Industria del 14/2/1992, che ha specificato l’obbligo e i meccanismi semplificati dell’assicurazione collettiva prevede: - obbligo di assicurare i soci attivi; - obbligo di comunicare all'assicurazione i nominativi e le variazioni (ingressi e cessazioni); - obbligo di tenere libro soci numerato, bollato e vidimato ( da notaio o dal segretario comunale) In caso di convenzione con l'ente pubblico essa deve prevedere il rispetto degli obblighi assicurativi con onere a carico della P.A. Per l’assicurazione obbligatoria dei volontari dovrà inoltre essere tenuto - un registro dei soci volontari attivi, che dovrà essere vidimato dal segretario comunale o da un notaio naturalmente in esenzione dalle imposte di bollo e di concessione governativa, che indichi i volontari attivi e le loro mansioni ( le compagnie assicurative possono prevedere ulteriori requisiti).

Quali scritture è consigliabile tenere al fine di garantire la trasparenza e la democraticità delle associazioni di volontariato?

Le associazioni di volontariato sono consigliate a tenere:



  • un libro soci( elenco dei soci dell’associazione);

  • un libro dei verbali assemblee che conterrà i verbali delle assemblee dei soci firmati dal presidente e dal segretario;

  • un libro dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo firmati dal presidente e dal segretario;

  • il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti se previsti dallo statuto i revisori dei conti.


Queste scritture non necessitano di essere bollate o vidimate. A livello contabile invece le associazioni di volontariato sono tenute a registrare entrate ed uscite su un libro di prima nota cassa, che servirà come base per le stesura del rendiconto annuale e che dovrà evidenziare le entrate e uscite legate alle attività istituzionali delle associazioni e quelle legate ad attività connesse (ad esempio vendite per auto finanziamento, etc) anche questo registro non è soggetto a vidimazioni. Per le eventuali attività commerciali che l’associazione intenda svolgere, l’associazione stessa è tenuta ad osservare le norme di diritto tributario vigenti.

Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, è necessario essere iscritti al REC (registro esercenti commercio)?

Il Ministero delle Attività Produttive nella Risoluzione n. 504334 del 17 aprile u.s. si è espresso in merito alle modalità di gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere e manifestazioni. Il Ministero ha chiarito che dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore dell’art. 52, comma 17, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico per la somministrazione di alimenti e bevande non occorre l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio. L’attività svolta in modo temporaneo durante le manifestazioni è comunque soggetta alla presentazione della denuncia di inizio attività al Comune di competenza. Qualora le medesime manifestazioni avvengano per altre finalità l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande resta soggetta all’iscrizione al registro.

Che cos’è un coordinamento di associazioni di volontariato?

E’un organizzazione di secondo livello di cui sono membri associazioni di volontariato che decidono di perseguire finalità comuni. Le legge regionale sul volontariato(L 37/1996) prevede la possibilità di iscrizione al registro provinciale del volontariato per i coordinamenti e gli organi collegamento composti esclusivamente di associazioni di volontariato e per la maggioranza di associazioni a loro volta iscritte al registro.

Quali soggetti fanno parte del Terzo settore (nonprofit)?

ASSOCIAZIONI Le associazioni sono caratterizzata dalla volontà di più persone che perseguono uno scopo comune non lucrativo e il fondo comune, che costituisce il patrimonio dell’associazione, non ha carattere costitutivo per il raggiungimento dello scopo comune come nella fondazione, ma ha soltanto una funzione di garanzia per i terzi. Le associazioni possono essere riconosciute attraverso una procedura di concessione governativa che attribuisce all’ente la personalità giuridica e sottopone l’associazione a controlli pubblici. Con il riconoscimento l’associazione acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta, cioè essa risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il suo patrimonio e gli amministratori dell’associazione sono responsabili solo in caso di violazione dei doveri inerenti alla loro carica. La maggior parte delle associazioni sono non riconosciute per la maggiore snellezza che questa forma giuridica garantisce( anche i partiti e i sindacati sono associazioni non riconosciute). Per quanto riguarda la loro organizzazione interna esse sono regolate dall’accordo degli aderenti. Non sono previste dalla legge formalità particolari per fondare questo tipo di associazione. Le associazioni non riconosciute godono di un’autonomia patrimoniale imperfetta e questo comporta la responsabilità solidale e personale di coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione per le obbligazioni assunte dall’associazione. COMITATI I comitati sono caratterizzati dalla temporaneità e la loro attività prevalente è di regola costituita dalla raccolta di fondi per un determinato scopo da parte di un gruppo di persone. Possono essere costituiti anche verbalmente e si sciolgono al raggiungimento dello scopo. Anche i comitati non hanno autonomia patrimoniale perfetta. FONDAZIONI Le fondazioni sono caratterizzate dalla presenza di un patrimonio finalizzato ad un determinato scopo di utilità sociale dalla volontà del fondatore. Una categoria a sé è costituita dalle fondazioni bancarie, fondazioni che si sono costituite come risultato della ristrutturazione delle banche pubbliche(Casse di risparmio ed altri enti) e che con la legge Amato hanno iniziato un processo di trasformazione a veri enti no profit erogatori per statuto di fondi nei campi della ricerca, solidarietà e della cultura. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Le associazioni di volontariato sono caratterizzate essenzialmente dalla gratuità e spontaneità delle prestazioni degli associati volte a conseguire scopi solidaristici e di utilità sociale, senza scopo di lucro neppure indiretto. La figura delle odv è stata compiutamente regolata dal legislatore con la legge 266/91, che riconosce il valore sociale del volontariato e si occupa di regolare i rapporti tra esso e le istituzioni. La 266 ha stabilito, inoltre, l’istituzione dei registri regionale e provinciali del volontariato e dei requisiti per l’iscrizione per poter usufruire delle agevolazioni previste da questa legge a livello di rapporti con gli enti pubblici e fiscali. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Le associazioni di promozione sociale sono le associazioni riconosciute o non riconosciute, i movimenti, i gruppi, i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi, senza fini lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Il legislatore ha disciplinato riconoscendone la loro specificità con la legge 383/2000. Sono esclusi da questa qualificazione : i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Non possono inoltre essere considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati o gruppi che prevedono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualunque natura in relazione all’ammissione dei soci o la vincolano alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. ONG La sigla ONG significa Organizzazioni Non Governative, con questa espressione in Italia si intendono le associazioni non profit, che si occupano con diverse modalità di solidarietà internazionale e cooperazione nei paesi invia di sviluppo. In Europa invece per Ong si intendono tutte le realtà non profit e non governative e quindi questa sigla ha un significato molto più ampio. Le cooperazione internazionale in Italia è regolata dalla legge n.49/87 (della cui riforma si discute ormai da più di tre anni) , che stabilisce i requisiti di idoneità delle associazioni per poter qualificarsi come ong ed essere riconosciute dal Ministero degli esteri. COOPERATIVE SOCIALI Le cooperative sociali non sono enti associativi come i precedenti, ma hanno natura societaria. Esse hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale. Le cooperative sociali possono essere di due tipi: cooperative di tipo A si occupano della gestione di servizi sociosanitari ed educativi cooperative di tipo B si occupano principalmente dell’inserimento di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diversificate. Esse sono regolate dalla legge 381/91. GLI ENTI NON COMMERCIALI Sono tutti i soggetti che non perseguono fini di lucro, ma fini ideali. La legge li definisce in contrapposizione alle imprese il cui scopo principale invece è il profitto. Questo non significa che gli enti non commerciali non possano avere utili, ma questi non potranno mai essere distribuiti tra gli associati, ma dovranno essere usati per le finalità dell’ente. ONLUS Onlus è l’acronimo di organizzazioni non lucrativa di utilità sociale, Questa categoria è stata introdotta dalla legge 460/97 e mira a regolare gli aspetti fiscali di vari soggetti no profit indipendentemente dalla forma giuridica (associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali), ma in base a determinate caratteristiche statutarie. Le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato sono onlus di diritto e quindi possono usufruire delle agevolazioni previste da questa legge sono considerate, nel rispetto della loro struttura, ONLUS di diritto e quindi possono beneficiare anche delle relative norme agevolative senza dover rispettare i numerosi requisiti richiesti dalla stessa Sono fatte salve le norme di maggior favore eventualmente previste dalla legge sul volontariato. L'individuazione della norma di maggior favore è frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazioni. In sostanza, l'organizzazione di volontariato può scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla legge quadro, ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative.